REGOLAMENTO PER L’ESPOSIZIONE DEGLI STRISCIONI
La Lucchese 1905, preso atto di quanto assunto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive (Determinazione n.14 del 08 marzo 2007), intende rendere nota a tutti i suoi sostenitori, la procedura per poter introdurre all’interno dello stadio uno striscione o organizzare una coreografia:
1. Contattare lo SLO incaricato dalla società
2. Presentare documentazione fotografica e specifiche necessarie
3. Tutte le richieste complete verranno inoltrate alle Autorità competenti per l’approvazione delle stesse.
La Società provvederà successivamente, entro il quinto giorno lavorativo antecedente la manifestazione sportiva, a reinviare il nulla osta approvato. Si ricorda che, secondo le disposizioni vigenti:
– E’ fatto divieto introdurre in tutti gli impianti sportivi striscioni e qualsiasi altro materiale a essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato. Sono altresì vietati i tamburi e altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono)
– Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara, apposita istanza, anche mediante fax o e-mail, alla società che organizza l’incontro, indicando le proprie generalità complete. A tal fine occorrerà specificare:
1.le dimensioni ed il materiale utilizzato per la realizzazione;
2.il contenuto e la grafica compendiati in apposita documentazione fotografica;
3.il settore in cui verrà esposto – Analoga disciplina dovrà essere applicata per le bandiere, fatte salve quelle riportanti solo i colori sociali della propria squadra e quelle degli Stati rappresentati in campo
– Per le coreografie, oltre a quanto sopra previsto, dovranno essere specificate le modalità ed i tempi di attuazione, significando che tale attività dovrà comunque terminare prima che inizi la gara
– la Società informerà, senza ritardo, della istanza pervenuta il Dirigente del G.O.S.ovvero, per gli stadi al di sotto della capienza stabilita dal quadro normativo vigente, l’Ufficio di Gabinetto del Questore i quali, acquisito anche per le vie brevi il parere delle Amministrazioni interessate (Vigili del Fuoco e, ove presente, Capo degli Steward), provvederanno, non oltre i 5 giorni prima dello svolgimento dell’incontro, a concedere il proprio “nulla osta”, a condizione che:
1. sia/siano identificato/i il/i richiedente/i dell’esposizione del materiale o della realizzazione delle coreografie;
2. all’interno del gruppo identificato dal materiale non siano presenti una o più persone soggette a divieto di accesso agli impianti sportivi;
3. non sussistano motivi ostativi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica;
4. non sussistano motivi ostativi sotto il profilo della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio.
Il nulla osta potrà essere concesso anche per l’intera stagione ed essere revocato, fatte salve le prerogative della società che ha accordato l’autorizzazione, qualora uno o più appartenenti al gruppo vengano colpiti da Daspo o si rendano responsabili di episodi di intemperanza o violazioni delle prescrizioni previste dal Regolamento d’Uso;
E’ comunque vietato esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta. La società che ospita l’incontro, a cui è demandata ogni attività di verifica inerente la specifica materia, comunicherà per iscritto le determinazioni assunte al richiedente, con l’avviso che:
1. il materiale autorizzato dovrà essere introdotto all’interno dell’impianto almeno 1 ora prima dell’apertura dei cancelli, specificando il varco di accesso;
2. non sarà consentito l’ingresso di materiale , ancorché autorizzato, dopo l’apertura al pubblico dei cancelli;
3. gli striscioni potranno essere affissi esclusivamente nello spazio specificamente assegnato dalla società, la quale dovrà quindi verificare il rispetto delle prescrizioni con proprio personale;
4. l’esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l’immediata rimozione e l’allontanamento dall’impianto del/dei trasgressore/i cui potrà essere applicata la normativa in materia di divieto di accesso agli impianti sportivi nonché, revocata l’autorizzazione all’esposizione dello striscione identificativo del club di appartenenza;
5. al termine del deflusso il materiale autorizzato dovrà essere rimosso e, ove prescritto anche attraverso il sistema di comunicazione sonora dello stadio, ripresentato integralmente presso il varco indicato.
Lucchese 1905